Il contributo di cui all'articolo 1 e' destinato a concorrere:

  • a)a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con universita' od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attivita' editoriali;
  • b)a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la storia delle organizzazioni studentesche, i rapporti tra universita' e societa' civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;
  • c)alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» particolarmente meritevoli;
  • d)al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al pubblico, nonche' alla prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'ateneo, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;
  • e)a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse da organizzazioni studentesche, finalizzate alla valorizzazione del ruolo culturale e sociale dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»;
  • f)alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture didattiche dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza». A tali iniziative sara' destinata una quota percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al 50 per cento.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;287~art2 · fonte su Normattiva