E' istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» e composto altresi' dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma, o da loro delegati, nonche' da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza». Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'art. 1 e ne coordina l'attuazione. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato promotore puo' costituire un comitato d'onore che formula indirizzi generali per le iniziative celebrative del VII centenario della fondazione dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza». Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;287~art3 · fonte su Normattiva