Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza». Alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione, fermo restando il controllo del collegio dei sindaci dell'ateneo. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2003 sono versate in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-23;287~art4 · fonte su Normattiva