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I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia per i tagli da lire 100 e lire 50 dei vari tipi, attualmente circolanti, fatta eccezione per quelli da lire 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944, cesseranno di avere corso legale alla data che, con decreto del Ministro per il tesoro, sara' stabilita. La Banca d'Italia effettuera' la sostituzione dei biglietti, di cui al precedente comma, fino alla data che sara' ugualmente stabilita con decreto del Ministro per il tesoro. Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati fermo restando che la cessazione del Corso legale non potra' essere determinata per data anteriore al 28 febbraio 1950 e l'ultimo termine di prescrizione non potra' essere determinato per data successiva, al 31 dicembre 1951. Scaduto l'ultimo termine di prescrizione i biglietti dei tagli e tipi non aventi piu' corso legale e non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sara' portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1950 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;3~art1 · fonte del testo