[1]E' fatto obbligo all'Ateneo Veneto di dare alle pitture e sculture presenti nel fabbricato ceduto, la destinazione perpetua di arredamento dell'immobile, e qualora dovessero, per qualsiasi motivo, essere da tale destinazione, o non fosse provveduto alla loro conservazione con le dovute cautele, ritorneranno proprieta' dello Stato, senza corrisponsione di prezzo o compenso alcuno.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1937 - Anno XV

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI

[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo vigente dal 23 febbraio 1937

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urn:nir:stato:legge:1937-01-14;114~art2 · fonte del testo