[1]E' fatto obbligo all'Ateneo Veneto di dare alle pitture e sculture presenti nel fabbricato ceduto, la destinazione perpetua di arredamento dell'immobile, e qualora dovessero, per qualsiasi motivo, essere da tale destinazione, o non fosse provveduto alla loro conservazione con le dovute cautele, ritorneranno proprieta' dello Stato, senza corrisponsione di prezzo o compenso alcuno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1937 - Anno XV
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo vigente dal 23 febbraio 1937
