Art. 5 — Aree e fabbricati demaniali
In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilita' generale dello Stato, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), il comune di Venezia e' autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali e, al comune stesso, e' altresi' attribuita priorita' nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, e' trasferito in proprieta' al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalita' individuate all'articolo 2, comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalita'.
Testo vigente dal 14 novembre 1991
