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Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro i contratti, anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera o servizi personali fra i proprietari o conduttori di aziende agricole e gli esercenti d'industrie e di commerci, con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali contratti occorra fare uso in giudizio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art12 · fonte del testo