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Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro i contratti, anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera o servizi personali fra i proprietari o conduttori di aziende agricole e gli esercenti d'industrie e di commerci, con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali contratti occorra fare uso in giudizio.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
