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[1]Sui biglietti, contromarche e riscontri relativi al trasporto di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, il cui importo sia superiore a cinquanta centesimi, e' dovuta la tassa di bollo in ragione dell'uno per cento.

[2]Sono esenti da bollo i detti biglietti d'importo non eccedente i cinquanta centesimi e quelli delle tramvie urbane.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art27 · fonte del testo