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E' abrogata la duplicazione delle sopratasse e pene pecuniarie stabilita dall' art. 99 della legge sulle tasse di registro (testo unico approvato col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217) e dall'art. 56, ultimo capoverso della legge sulle tasse di bollo (testo unico approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414).
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
