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[1]Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie divenute applicabili sino al giorno 11 maggio 1910 e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:
- a)sulle tasse di registro e di successione;
- b)sulle tasse di bollo;
- c)sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro;
- d)sulle tasse di manomorta;
- e)sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi;
- f)sulle tasse per le concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.
[2]Per le contravvenzioni indicate alle lettere b) ed f) commesse fino al giorno 11 magio 1910, le quali abbiano formato oggetto di precedenti condanne, cessano i relativi effetti penali.
[3]Non avra' luogo il condono se, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, non siano, per qualsiasi motivo, pagate integralmente le tasse dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le singole formalita' prescritte.
[4]Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, circa il pagamento rateale delle tasse di successione, nella parte riguardante valori immobiliari; pero' il condono non avra' luogo qualora per mancato pagamento delle tasse dilazionate alle pattuite scadenze si verifichi la decadenza comminata dall'art. 11 della detta legge.
[5]Saranno restituite le soprattasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse sino al giorno 11 maggio 1910 che fossero state pagate dopo tale giorno, purche' la domanda di restituzione sia prodotta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
