Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1912 al 9 maggio 2025. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nella tabella I al testo attuale, per quanto concerne i capi musica, sostituire: «Stipendi, indennita' per servizio speciale per gli Ufficiali dell'esercito permanente»;
tolto: «Maestro-direttore di banda, stipendio L. 2400» (1).
tolto: Nella tabella IV:
tolto: 1° al comma e) e' aggiunto: «ispettore dei servizi di commissariato».
tolto: 2° e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «u) capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti nei rispettivi reggimenti, sempre quando rinunzino a tenere cavallo di servizio, L. 500».
tolto: (1) Ai maestri direttori di banda spetta un aumento di stipendio di L. 400 dopo ciascuno dei primi quattro quadrienni di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-28;641~art2 · fonte del testo