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[1]Nella tabella I al testo attuale, per quanto concerne i capi musica, sostituire: «Stipendi, indennita' per servizio speciale per gli Ufficiali dell'esercito permanente»;

[2]«Maestro-direttore di banda, stipendio L. 2400» (1).

[3]Nella tabella IV:

[4]1° al comma e) e' aggiunto: «ispettore dei servizi di commissariato».

[5]2° e' aggiunto il seguente comma:

[6]«u) capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti nei rispettivi reggimenti, sempre quando rinunzino a tenere cavallo di servizio, L. 500».

[7](1) Ai maestri direttori di banda spetta un aumento di stipendio di L. 400 dopo ciascuno dei primi quattro quadrienni di servizio.

Testo in vigore dal 3 luglio 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-28;641~art2 · fonte del testo