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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a recare varianti fino al 30 giugno 1912, alle indennita' eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

[2]Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1911-912 le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per le varianti da apportarsi alle indennita' eventuali.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 28 giugno 1912.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti - Spingardi.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 3 luglio 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-06-28;641~art5 · fonte del testo