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[1]Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi alla spesa autorizzata dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da quelle precedenti per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche nelle Provincie calabresi, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A che sostituisce quella H allegata alla legge succitata del 25 giugno 1906.
[2]Con la legge di approvazione del bilancio la spesa indicata nella detta tabella per le strade nazionali e provinciali, le bonifiche, le opere marittime e le ferrovie complementari sara' annualmente ripartita in capitoli fra le varie opere della stessa categoria. La ripartizione della spesa autorizzata per le strade comunali, per la sistemazione idraulica ed il consolidamento delle frane sara' fatta in distinti capitoli per ciascuna delle tre Provincie.
Testo in vigore dal 3 agosto 1907 al 15 luglio 1908
