Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 393 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: All'art. 1 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e' sostituito il seguente.
tolto: «Possono fare operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui all'art. 22 della legge, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:
tolto: «1° Tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
tolto: «2° Le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;
tolto: «3° I Monti di pieta';
tolto: «4° Le istituzioni pubbliche di beneficenza;
tolto: «5° Gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22 della legge;
tolto: «6° Le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;
tolto: «7° Le Societa' e le imprese di assicurazione;
tolto: «8° Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;
tolto: «9° La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai;
tolto: «10° Gl'Istituti di credito fondiario.
tolto: «Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.
tolto: «I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita.
tolto: «Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, potranno fare le operazioni di prestiti.
tolto: «Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' per case popolari od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.
tolto: «I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art1 · fonte del testo