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[1]E' aggiunto il seguente articolo:

[2]«Art. 20 bis. - Stabilita col piano regolatore la delimitazione delle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte della Societa' e degli Istituti indicati nella presente legge, il comune ha l'obbligo di provvedere contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art14 · fonte del testo