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[1]Per le promozioni ai gradi di capitano di fregata, capitano di corvetta e corrispondenti, sono adottati i criteri qui sotto esposti, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 31 della legge suddetta:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 maggio 1907, n. 256
1La L. 16 maggio 1907, n. 256 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del Genio navale, sono adottati i criteri qui sotto indicati, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 2 della legge suddetta 27 marzo 1904, n. 114: --------------------------------+---------------------------------- Grado da conseguirsi ¦ Criteri in base ai quali con l'avanzamento ¦ hanno luogo le promozioni --------------------------------+---------------------------------- Tenente colonnello del Genio ¦ Un terzo per anzianita', due navale ¦ a scelta. Maggiore del Genio navale ¦ Tre quarti per anzianita', un ¦ quarto a scelta".
Testo in vigore dal 9 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
