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Possono essere considerati per l'avanzamento a scelta contemplato nell'articolo precedente solamente gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo dei capitani di corvetta e nel primo quarto dei tenenti di vascello, o nelle stesse frazioni dei ruoli degli ufficiali di grado corrispondente.
Testo in vigore dal 4 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
