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La disposizione dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), e' estesa agli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi. Il limite di eta' per tutti i gradi di questi ufficiali e' stabilito a cinquantotto anni.
Testo in vigore dal 4 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
