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[1]Al comma b) dell'articolo 7 della legge del 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), e' sostituito il seguente:

  • b)che non abbiano meno di venti anni di servizio effettivo, e, in relazione all'idoneita' all'avanzamento, si trovino in una delle condizioni qui sotto esposte:

[2]1. Non compresi per due volte nei quadri di avanzamento per anzianita', nei quali siano gia' stati portati ufficiali meno anziani di loro, se si tratta di promozioni a gradi, per i quali il criterio dell'anzianita' sia stabilito in modo esclusivo o parziale;

[3]2. Non compresi per due volte nei quadri di avanzamento a scelta ai gradi, in cui questo e' il solo criterio da seguirsi nelle promozioni, quando eglino si trovino, tanto la prima, quanto la seconda volta, nel primo quinto del ruolo del loro grado, e inoltre siano stati gia' portati nei quadri di avanzamento ufficiali meno anziani di loro.

Testo in vigore dal 4 aprile 1904 al 18 giugno 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-27;114~art7 · fonte del testo