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Quando il numero degli ufficiali, effettivamente in forza sul ruolo, non e' multiplo esatto della porzione indicata dalla legge in base all'art. 3, l'avanzamento a scelta deve effettuarsi fra il numero intero, immediatamente superiore al multiplo esatto.

Testo in vigore dal 4 aprile 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-27;114~art8 · fonte del testo