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Quando il numero degli ufficiali, effettivamente in forza sul ruolo, non e' multiplo esatto della porzione indicata dalla legge in base all'art. 3, l'avanzamento a scelta deve effettuarsi fra il numero intero, immediatamente superiore al multiplo esatto.
Testo in vigore dal 4 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
