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[1]Qualora fra gli ufficiali da considerarsi per l'avanzamento a scelta, in base agli articoli suddetti, non si trovi un sufficiente numero di meritevoli di tale promozione, sono sostituite alle mancanti promozioni a scelta altrettante per anzianita'.
[2]((Nel caso previsto dal precedente capoverso, l'ufficiale dichiarato promovibile a scelta potra' essere assegnato a qualsivoglia dei posti riservati alla scelta indipendentemente dall'ordine progressivo dei posti)).
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 marzo 1904.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]C. Mirabello.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1918 al 16 dicembre 2009
