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[1]Nella espropriazione dei fondi compresi negli appezzamenti predetti saranno applicate le norme contenute nell'art. 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502, comprese quelle degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli, ivi richiamati, in base ai quali le indennita' di espropriazione saranno liquidate.
[2]Al pagamento di queste indennita' si provvedera' con gli stanziamenti concessi dall'art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
Testo in vigore dal 22 agosto 1910 al 30 giugno 2002
