Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1910 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Nella espropriazione dei fondi compresi negli appezzamenti predetti saranno applicate le norme contenute nell'art. 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502, comprese quelle degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli, ivi richiamati, in base ai quali le indennita' di espropriazione saranno liquidate.

[2]Al pagamento di queste indennita' si provvedera' con gli stanziamenti concessi dall'art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Testo in vigore dal 22 agosto 1910 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;578~art2 · fonte del testo