[1]Il perimetro della zona monumentale viene determinato, per gli effetti del vincolo, nelle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.
[2]Alle aree stesse e' applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Rubini - Daneo.
[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo vigente dal 19 ottobre 1914
