[1]Il perimetro della zona monumentale viene determinato, per gli effetti del vincolo, nelle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.

[2]Alle aree stesse e' applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Rubini - Daneo.

[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Testo vigente dal 19 ottobre 1914

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;1111~art5 · fonte del testo