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Nella espropriazione dei fondi e stabili compresi nel perimetro della zona monumentale a norma di questa e delle leggi precedenti, il prefetto potra' autorizzare la occupazione temporanea, nei modi e con le norme di cui negli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica.
Testo in vigore dal 22 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
