Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nella espropriazione dei fondi e stabili compresi nel perimetro della zona monumentale a norma di questa e delle leggi precedenti, il prefetto potra' autorizzare la occupazione temporanea, nei modi e con le norme di cui negli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica.

Testo in vigore dal 22 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;578~art3 · fonte del testo