[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]CREDARO.

[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo vigente dal 16 dicembre 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1914 al 16 dicembre 2009. 36 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Tutte le facolta' consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502 specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protratte di un triennio, cioe' sino al 22 luglio 1913.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;578~art4 · fonte del testo