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[1]Il ministro dell'interno e' autorizzato, per urgenti ragioni di servizio sanitario, a coprire con incarichi provvisori, per il tempo necessario all'espletamento dei concorsi, i nuovi posti di medico provinciale aggiunto e di medico di porto istituiti colla presente legge.

[2]La relativa spesa sara' imputata ai fondi inscritti in bilancio in dipendenza dell'organico approvato con la presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]GIOLITTI - TEDESCO.

[7]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;711~art3 · fonte del testo