Art. 1 (Accordo)
[1]UNIONE INTERNAZIONALE per la protezione della proprieta' industriale Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911, stipulato fra l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, il Brasile, Cuba, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Messico, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svizzera e la Tunisia.
[2]I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno, di comune accordo, redatto il testo seguente, che sostituira' l'accordo firmato a Madrid il 14 aprile 1891 e l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, e cioe':
[3]Art. 1.
[4]I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri paesi, la protezione dei loro marchi di fabbrica o di commercio, accettati al deposito nei paesi d'origine, mediante il deposito dei detti marchi presso l'Ufficio internazionale a Berna, eseguito pel tramite dell'amministrazione del detto paese d'origine.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
