Art. 2 (Accordo)
Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei paesi che non hanno aderito al presente accordo i quali, sul territorio dell'Unione ristretta costituita da questo accordo, soddisfano alle condizioni volute dall'articolo 3 della Convenzione generale.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
