Art. 19 (Convenzione)
[1]Il presente atto sara' firmato in un solo esemplare, il quale sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti. Una copia autenticata sara' rimessa da quest'ultimo a ciascun Governo unionista.
[2]In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente atto.
[3]Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.
[4](Per le firme vedasi l'originale francese).
Testo vigente dal 19 aprile 1913
