Art. 18 (Convenzione)
[1]Il presente atto sara' ratificato, e le ratifiche saranno depositato a Washington, al piu' tardi il 1° aprile 1013. Esso sara' posto in esecuzione, fra i paesi che l'avranno ratificato, un mese dopo spirato questo termine.
[2]Il presente atto, insieme al suo protocollo di chiusura, sostituira' nei rapporti fra i paesi che l'avranno ratificato, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883; il Protocollo di chiusura allegato a questo atto; il Protocollo di Madrid del 15 aprile 1891, concernente la dotazione dell'Ufficio internazionale, e l'atto addizionale di Bruxelles del 14 dicembre 1900. Tuttavia gli atti precitati resteranno in vigore nei rapporti con i paesi che non avessero ratificato il presente atto.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
