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A misura che si renderanno vacanti i posti di ufficiale di classe transitoria, i posti stessi saranno soppressi e i relativi fondi verranno assegnati all'istituzione di nuovi posti nella carriera d'ordine nel Ministero o nelle Intendenze, secondoche' le vacanze si sieno verificate nell'una o nell'altra Amministrazione.
Testo in vigore dal 10 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
