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Dal 1° gennaio 1904, e' elevato dall'uno al due e un quarto per cento il contributo annuale che l'Amministrazione del Fondo per il Culto corrisponde al Tesoro dello Stato, sulla riscossione delle proprie rendite amministrate dai contabili demaniali.

Testo in vigore dal 10 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-03;68~art4 · fonte del testo

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