Art. 10
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[1]L'Amministrazione delle ferrovie di Stato e' autorizzata ad assumere a carico del bilancio dell'azienda per l'esercizio 1906-907 impegni di spesa fino alla concorrenza di 30 milioni di lire per forniture di materiale rotabile e di esercizio da consegnarsi dopo il 1° luglio 1906.
[2]Le somme occorrenti saranno fornite dal Tesoro nello stesso modo e con le stesse condizioni di cui al precedente art. 9.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
