Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Per i contratti, approvigionamenti e lavori occorrenti per l'esercizio e la manutenzione della rete ferroviaria varranno provvisoriamente le norme amministrative e contabili in uso presso le attuali Amministrazioni sociali col coordinamento che l'unita' del servizio rendesse necessario, tenuto conto delle seguenti disposizioni:
- a)l'amministrazione puo' stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo quando un'evidente esigenza prodotta da cause imprevedute o dal bisogno di garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio, non permettano gl'indugi del pubblico incanto o della licitazione privata;
- b)puo', verificandosi le condizioni previste nella lettera a), ordinare la esecuzione di opere senza preventivo progetto regolare;
- c)puo', per l'acquisto dei carboni, servirsi delle facolta' accordate con l'art. 4 della legge sulla contabilita' generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª).
[2]Ai contratti per opere e forniture da stipularsi dalla predetta Amministrazione ed ai progetti da essa compilati non sono applicabili:
[3]1° le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e corrispondenti modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294;
[4]2° le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge sulla contabilita' generale dello Stato.
[5]Per la stipulazione dei contratti dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato si applicano le norme stabilite pei contratti delle altre pubbliche Amministrazioni dall'articolo 11 della stessa legge sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
