Art. 24
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[1]Salve le attribuzioni della regia avvocatura erariale per le controversie di indole patrimoniale, la difesa delle cause e le consultazioni legali in tutte le controversie che riguardano l'esercizio delle linee di cui all'art. 1° della presente legge sono affidate all'ufficio legale dell'amministrazione, al quale pero', non meno che al direttore generale, e' fatta facolta' di richiedere l'avviso dell'avvocato generale erariale.
[2]Dovra' essere sentito l'avvocato generale erariale ove sorga questione sull'indole della controversia, se patrimoniale o di esercizio, ed in tutte le questioni anche attinenti all'esercizio nelle quali l'interesse dell'amministrazione ferroviaria si trovi in collisione con quello di altre amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
