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[1]Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio in servizio non possono concedersi che al personale dell'amministrazione delle ferrovie di Stato ed a quello governativo d' ispezione delle ferrovie, in quanto lo richieda il servizio a cui ciascuno e' addetto, ed ai funzionari dello Stato, i quali, per ragioni d'ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

[2]I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'amministrazione delle ferrovie di Stato ed a quello governativo d' ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

[3]I funzionari che rilasciano a persone diverse da quelle sopraindicate, carte di libera circolazione, biglietti di servizio o biglietti gratuiti o semigratuiti sono puniti con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese, ed hanno l'obbligo di rifondere il danno derivato dalla indebita concessione. Nel caso di recidiva l'ammenda per il danno arrecato e' elevata al doppio. Queste disposizioni punitive sono da applicarsi per ogni caso in via disciplinare ed amministrativa, senza pregiudizio dell'azione penale.

[4]Gli scambi di biglietti con altre amministrazioni ferroviarie e con societa' di navigazione, sono stabiliti per decreto reale, tenuto conto della rispettiva loro importanza.

[5]Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti semi-gratuiti sara' regolata con decreto Reale da presentarsi al Parlamento entro l'anno corrente per essere convertito in legge.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art26 · fonte del testo