[1]Ciascun insegnante, compreso nelle tabelle dei ruoli organici annessi alla presente legge, godra', per effetto di anzianita' senza demerito, di un aumento quinquennale del decimo sull'ammontare del suo stipendio di ruolo. Si accumuleranno fino a quattro di questi aumenti quinquennali.

[2]I funzionari, che abbiano stipendi superiori alle settemila lire, non godranno degli aumenti quinquennali.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art11 · fonte del testo