[1]I funzionari amministrativi, di biblioteca e disciplinari e il personale di servizio godranno dell'aumento quinquennale, quando nel quinquennio stesso non abbiano avuta promozione di classe. Gli aumenti quinquennali non potranno eccedere il numero di quattro.

[2]Il personale di servizio godra' di quattro aumenti quinquennali di L. 150 ciascuno.

[3]Nelle promozioni del personale di servizio, se il nuovo stipendio risulta inferiore all'antecedente unito agli aumenti quinquennali, la differenza sara' data come assegno ad personam.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art12 · fonte del testo