Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica
Legge 6 luglio 1912, n. 734
- Aggiornato al
- 25 gennaio 1923
- Articoli
- 36
- Versioni storiche
- 49
- Art. 1Per gli Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Lucca, Modena, Napoli, Palermo…
- Art. 2Gli insegnanti negli Istituti di belle arti e di musica si distinguono in: a) titolari…
- Art. 3Il numero dei professori titolari e degli incaricati rimarra' invariabile quando pure il…
- Art. 4La nomina ai posti di professori negli Istituti di belle arti e di musica si fa in…
- Art. 5Al concorso per i posti di professore degli Istituti, di cui all'art. 1, non sono ammessi…
- Art. 6I professori incaricati possono essere nominati, anche senza concorso, dal ministro della…
- Art. 7Il ministro potra' proporre al Re per la nomina a professore titolare od aggiunto…
- Art. 8Il personale di amministrazione, di biblioteca e disciplinare degli Istituti di belle…
- Art. 9Il vincitore del concorso e' nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine…
- Art. 10Il personale di servizio e' nominato dal ministro dell'istruzione, sentito il parere dei…
- Art. 11Ciascun insegnante, compreso nelle tabelle dei ruoli organici annessi alla presente…
- Art. 12I funzionari amministrativi, di biblioteca e disciplinari e il personale di servizio…
- Art. 13Al termine del triennio di prova effettiva di un insegnante, nominato per concorso giusta…
- Art. 14senza rubricaabrogato
- Art. 15Con regolamento, da approvarsi con decreto Reale sentito il parere della sezione III del…
- Art. 16Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell'Istituto, agli…
- Art. 17Non e' consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti…
- Art. 18Gli insegnanti degli istituti di bello arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70°…
- Art. 19L'insegnante che sia riconosciuto inabile al servizio puo' esserne dispensato. La…
- Art. 20Le pene disciplinari, a cui vanno soggetti gl'insegnanti degli Istituti di belle arti e…
- Art. 21Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per…
- Art. 22L'ammonizione e' data dai capi di istituti ed ha carattere di semplice avvertimento. Puo'…
- Art. 23Per le pene di quarto, quinto e sesto grado, la sezione III del Consiglio superiore di…
- Art. 24Quando la gravita' dei fatti lo richieda, la sospensione puo' essere immediatamente…
- Art. 25Al personale amministrativo, di biblioteca e disciplinare degli Istituti di belle arti e…
- Art. 26E' approvato per il R. opificio dello pietre dure in Firenze il ruolo organico del…
- Art. 27A cominciare dall'anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle…
- Art. 28Nell'applicazione delle tabelle organiche A, B, C e F, cessano e vengono assorbiti gli…
- Art. 29Nella prima applicazione di questa legge, e cioe' sino a che non si sara' provveduto per…
- Art. 30I posti conservati ad personam nella tabella transitoria annessa alla presente legge…
- Art. 31Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re…
- Art. 32E' mantenuto come beneficio personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della…
- Art. 33I professori e funzionari non aventi ufficio direttivo i quali, all'atto…
- Art. 34Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del…
- Art. 35Il Governo del Re provvedera' a riformare gli statuti ed i regolamenti degli Istituti…
- Art. 36Dopo un biennio dall'attuazione della presente legge, Governo del Re avra' facolta' di…
