Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 16 luglio 1912
Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 16 luglio 1912
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art34 · fonte del testo