[1]Il Governo del Re provvedera' a riformare gli statuti ed i regolamenti degli Istituti d'arte e di musica in relazione ai provvedimenti recati dalla presente legge ed avra' facolta' di mantenere in carica gli attuali presidenti e governatori ad honorem.

[2]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere mediante regolamento, sul quale sara' sentita la sezione III del Consiglio superiore di antichita' e belle arti, ad organizzare nelle Accademie ed Istituti di belle arti i corsi per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole elementari popolari.

[3]E' poi consentito, in via transitoria, che la detta abilitazione si continui a conferire in virtu' di titoli, con le norme stabilite dal R. decreto 26 maggio 1901, numero 216, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

[4]Le abilitazioni cosi' conseguite varranno per l'ammissione ai concorsi a cattedre di disegno nelle scuole medie, giusta le disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art35 · fonte del testo