[1]Dopo un biennio dall'attuazione della presente legge, Governo del Re avra' facolta' di modificare con decreto Reale gli organici approvati colla presente legge, a norma degli eccessi e dei difetti che saranno rilevati nel funzionamento dei diversi Istituti.

[2]Detta facolta' potra' essere esercitata anche prima quando si creda modificare l'indirizzo dell'insegnamento artistico sia col rendere prevalente nei singoli Istituti l'arte applicata all'industria, sia estendendo la istituzione dei corsi liberi superiori ai maggiori Istituti.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1912.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Credaro - Tedesco.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art36 · fonte del testo