[1]Il vincitore del concorso e' nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine, se avra' dato prova di idoneita', sara' confermato stabilmente su proposta del capo dell'Istituto.

[2]Negli Istituti nei quali manchi l'economo-cassiere, un segretario, su proposta del capo Istituto, potra' essere incaricato anche delle funzioni di economo con una retribuzione dalle L. 200 alle L. 500 secondo l'importanza dell'ufficio.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art9 · fonte del testo