[1]Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell'Istituto, agli insegnanti delle classi normali, sempreche' vi sia compatibilita' di orario; o ad incaricati temporanei e straordinari, nominati dal ministro su proposta del capo dell'Istituto. La nomina e' sempre temporanea e cessa col 31 luglio di ogni anno.

[2]Quando la supplenza e' affidata all'insegnante della classe normale, l'ammontare dell'assegno non potra' superare il terzo dello stipendio del posto di ruolo; agli incaricati straordinari potra', invece, venir corrisposto un assegno non superiore ai due terzi dello stipendio del posto di ruolo.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art16 · fonte del testo