[1]Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell'Istituto, agli insegnanti delle classi normali, sempreche' vi sia compatibilita' di orario; o ad incaricati temporanei e straordinari, nominati dal ministro su proposta del capo dell'Istituto. La nomina e' sempre temporanea e cessa col 31 luglio di ogni anno.
[2]Quando la supplenza e' affidata all'insegnante della classe normale, l'ammontare dell'assegno non potra' superare il terzo dello stipendio del posto di ruolo; agli incaricati straordinari potra', invece, venir corrisposto un assegno non superiore ai due terzi dello stipendio del posto di ruolo.
Testo vigente dal 16 luglio 1912
