Art. 72
Testo unico-art. 72 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Testo unico-art. 72 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL COD. PROC. CIVILE - SOSTANZIALE IDENTITA' CON IL SISTEMA DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE DISCIPLINATO DAL PRECEDENTE T.U. 17 OTTOBRE 1922, N. 1401 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO DALL'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.
Riguarda ancheart. 616 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 73 Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette. (022U1401)e altri 2
REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DI IMPOSTE ERARIALI - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE. REGIONE SICILIA - DECISIONE DI RICORSI STRAORDINARI CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIANA - DECISIONE DI RICORSO STRAORDINARIO CONTRO DECRETO DELL'INTENDENTE DI FINANZA DI PALERMO IN MATERIA DI RISCOSSIONE D'IMPOSTA DI R.M. - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE.
Gli atti amministrativi inerenti alla riscossione delle imposte erariali, nel territorio della Sicilia, debbono considerarsi atti amministrativi regionali. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto, e' competente a decidere, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi regionali. Costituisce percio' legittimo esercizio di potesta' amministrativa il decreto 19 aprile 1955, n. 170 A, del Presidente della Regione, che annulla il decreto dell'Intendente di finanza di Palermo, con cui era stata negata la sospensione degli atti esecutivi promossi dall'Esattore nei confronti della Societa' Mondello Immobiliare Italo-Belga per recupero di imposta di ricchezza mobile.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Servizio contributi unificati; dichiara: a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in rifer…
ECLI:IT:COST:1962:102 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Art. 1
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Art. 6
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-17;1401~art72 · fonte su Normattiva