Art. 9

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[1]Il ripartimento fra i circondari del contingente di 1ª categoria e' fatto per decreto Reale, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

[2]Il ripartimento del contingente della prima parte della 2ª categoria e' fatto dal Ministro della Guerra fra i distretti militari, in proporzione degli uomini definitivamente ascritti alla stessa 2ª categoria.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 31 luglio 1883 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art9 · fonte su Normattiva