Art. 9
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[1]Il ripartimento fra i circondari del contingente di 1ª categoria e' fatto per decreto Reale, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.
[2]Il ripartimento del contingente della prima parte della 2ª categoria e' fatto dal Ministro della Guerra fra i distretti militari, in proporzione degli uomini definitivamente ascritti alla stessa 2ª categoria.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 31 luglio 1883 · versione 0 su Normattiva