Art. 9
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((Il riparto del contingente di 1ª categoria fra i vari circondari e' fatto per decreto Reale sulla media del numero degli inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª o 3ª categoria. Alla media del numero degli inscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di prima categoria di ciascun circondario, e' aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del circondario stesso, pero' nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati)).
Testo vigente dal 31 luglio 1883 al 18 marzo 1888 · versione 1 su Normattiva