Art. 9
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((Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1° categoria e' fatto per decreto Reale in proporzione del numero totale degli inscritti della classe chiamata, stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª e 2ª categoria per ragione del numero estratto)).
Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva