Art. 13

[1]Chi abbandona in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sara' punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

[2]Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sara' aumentata della meta'.

[3]L'imputato, cittadino o straniero, sara' giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se gia' fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art13 · fonte su Normattiva